Sez. L, Sentenza n. 4220 del 24/06/1986 (Rv. 446996 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - PROMOZIONE AUTOMATICA EX ART. 2103 COD. CIV. - ESCLUSIONE - DISCIPLINA SPECIALE DELLE PROMOZIONI E DEGLI AVANZAMENTI - PORTATA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - PROMOZIONE AUTOMATICA EX ART. 2103 COD. CIV. - ESCLUSIONE - DISCIPLINA SPECIALE DELLE PROMOZIONI E DEGLI AVANZAMENTI - PORTATA.*
Al rapporto del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, soggetto alla disciplina del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 e del relativo regolamento all. A, non è applicabile l'art. 2103 cod. civ. sulla promozione automatica del dipendente assegnato a mansioni superiori, giacché tale fattispecie è tuttora disciplinata dallo art. 18 del regolamento citato, che prevede per gli addetti al settore un particolare sistema di promozioni ed avanzamenti e che quindi costituisce una disciplina speciale non modificata dalla successiva normativa comune, neppure dopo l'avvento dello statuto dei lavoratori che ha introdotto il nuovo testo dell'art. 2103 citato; tale interpretazione - la cui legittimità costituzionale è stata da ultimo riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 257 del 1984 - ha trovato conferma nella legge 29 ottobre 1971 n. 889 (in tema di previdenza per il personale suddetto) che all'art. 17 continua a far riferimento alle promozioni deliberate a seguito di reggenza conferita ai sensi dell'art. 18 del regolamento citato. (V 839/85, mass n 439021; (V 5272/84, mass n 437003).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)