Sez. L, Sentenza n. 839 del 05/02/1985 (Rv. 439021 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - INTERVENTO STRAORDINARIO ED ECCEZIONALE DELLA PUBBLICA AUTORITÀ - FINALITÀ DI RIPRISTINO DEL SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO - APPLICABILITÀ DELL'ART. 2112 COD. CIV. - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - INTERVENTO STRAORDINARIO ED ECCEZIONALE DELLA PUBBLICA AUTORITÀ - FINALITÀ DI RIPRISTINO DEL SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO - APPLICABILITÀ DELL'ART. 2112 COD. CIV. - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Nell'ipotesi d'intervento straordinario ed eccezionale della pubblica autorità, finalizzato ad assicurare il ripristino del servizio di pubblico trasporto, non è applicabile la disciplina generale prevista dal codice civile per il trasferimento di azienda, e non è perciò configurabile la continuazione del rapporto di lavoro del personale alle dipendenze del precedente concessionario con quello a questo subentrato, in quanto la successione fra le due gestioni non trova fondamento in un atto di disposizione negoziale, concluso iure privatorum, avente per oggetto il trasferimento dell'azienda. (V 5272/84, mass n 437003; (V 3896/84, mass n 435844; (V 2521/84, mass n 434538; (V 5080/77, mass n 388684).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Regio Decr. 09/05/1912 num. 1447 art. 184, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/06/1936 num. 1336 art. 1, Legge 24/05/1952 num. 628 art. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)