Sez. 1, Sentenza n. 29728 del 15/06/2007 Ud. (dep. 20/07/2007) Rv. 237467 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Clandestini in uscita dall'Italia - Verso Paese area Schengen - Transito per il ritorno nel Paese di origine - Prove - Condizioni.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
In tema di disciplina dell'immigrazione illegale, per escludere la responsabilità penale del trasportatore, ex art. 12 D.lg. n. 286 del 1998, la prova che il clandestino - colto alla frontiera nell'atto di uscire dal territorio nazionale per entrare in un'altro Paese dell'area Schengen - voglia rientrare nel Paese di origine non può esser desunta dal solo fatto che gli stranieri siano in uscita dall'Italia ovvero dalle loro dichiarazioni, bensì deve essere valutata in relazione ad altri elementi di particolare pregnanza che dimostrino la finalità e la direzione immediata del viaggio come, ad esempio, i titoli del successivo viaggio, una volta usciti dall'Italia, già in possesso degli interessati: in tal senso questi hanno l'onere di rendere nota al giudicante qualunque situazione comprovi la volontà di ritorno.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 CORTE COST., Legge 30/07/2002 num. 189 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)