diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 182 del 04/01/2011 (Rv. 616374 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE | Deposito a mezzo posta - Art. 134, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ. - Inapplicabilità alle memorie.
Stato
decisa il 2011-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616374-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE

L'art. 134, quinto comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione, non è applicabile per analogia al deposito della memoria, perché il deposito di quest'ultima è esclusivamente diretto ad assicurare al giudice ed alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell'atto con il congruo anticipo - rispetto alla udienza di discussione - ritenuto necessario dal legislatore e che l'applicazione del citato art. 134 finirebbe con il ridurre, se non con l'annullare, con lesione del diritto di difesa delle controparti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)