Sez. 5, Sentenza n. 17726 del 04/08/2006 (Rv. 593202 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE | Deposito a mezzo posta - Art. 134, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ. - Inapplicabilità alle memorie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE
L'art. 134, quinto comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione, non è applicabile per analogia al deposito della memoria, perché il deposito di quest'ultima è esclusivamente diretto ad assicurare al giudice ed alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell'atto con il congruo anticipo - rispetto alla udienza di discussione - ritenuto necessario dal legislatore e che l'applicazione del citato art. 134 finirebbe con il ridurre, se non con l'annullare, con lesione del diritto di difesa delle controparti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)