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Sez. 6 - 5, Sentenza n. 4289 del 04/03/2015 (Rv. 634477 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Enunciazioni necessarie e sufficienti - Indicazione del "petitum" e delle relative ragioni - Individuazione delle aree non ricomprese in piano particolareggiato - Conseguente esclusione dei benefici ex art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 - Sufficienza.
Stato
decisa il 2015-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634477-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE

In tema d'imposta di registro, la validità dell'avviso di accertamento è subordinata all'enunciazione del "petitum" dell'Amministrazione finanziaria ed all'indicazione delle relative ragioni in termini sufficienti a definire la materia del contendere, sicché deve ritenersi adeguatamente motivato l'avviso che si limiti ad individuare come non ricomprese in un piano particolareggiato le aree ove ricadono gli immobili per i quali è stato richiesto il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 3 com. 3, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)