Sez. 5, Sentenza n. 21515 del 07/11/2005 (Rv. 585062 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Enunciazioni necessarie e sufficienti - Indicazione del "petitum" e delle relative ragioni - Descrizione del terreno e delle caratteristiche urbanistiche - Rinvio alla stima UTE.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE
In tema d'imposta di registro, la validità dell'avviso di accertamento è subordinata all'enunciazione del "petitum" dell'Amministrazione finanziaria ed all'indicazione delle relative ragioni in termini sufficienti a definire la materia del contendere: a tal fine, deve ritenersi adeguata la mera descrizione del terreno, con la trascrizione delle caratteristiche urbanistiche quali risultano dal certificato di destinazione allegato all'atto di compravendita e con l'affermazione di «aver tenuto conto dell'ubicazione, della caratteristica urbanistica del terreno, nonché della stima eseguita dall'UTE mediante sopralluogo».
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)