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Sez. 2, Sentenza n. 5057 del 06/11/1978 (Rv. 394813 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - IN GENERE CONTEMPLATIO DOMINI TACITA - INAMMISSIBILITA - CONOSCENZA DELLA PROCURA DA PARTE DELL'ALTRO CONTRAENTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394813-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - IN GENERE CONTEMPLATIO DOMINI TACITA - INAMMISSIBILITA - CONOSCENZA DELLA PROCURA DA PARTE DELL'ALTRO CONTRAENTE - IRRILEVANZA.*

Nei contratti conclusi per mezzo di rappresentante la spendita del nome del rappresentato deve avvenire in maniera espressa e univoca, ancorche senza necessita di formule sacramentali: ne consegue che, mancando la dichiarazione espressa del rappresentante, non e ammissibile che la spendita del nome del rappresentato possa essere desunta da elementi presuntivi (cosiddetta contemplatio domini tacita), e pertanto la conoscenza che l'altro contraente abbia della esistenza della procura non e sufficiente ad attribuire al rappresentato la titolarita del negozio, che si considera percio concluso dal rappresentante in nome proprio, a norma dell'art 1705 cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1705

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)