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Sez. 2, Sentenza n. 433 del 12/01/2007 (Rv. 594846 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE | Prova della "contemplatio domini" - Mancanza di spendita del nome - Ricorso alle presunzioni - Ammissibilità - Spendita del nome tacita - Ricorso a presunzioni - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594846-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE

Nei contratti conclusi dal rappresentante, la prova che il rappresentante abbia espressamente speso il nome del rappresentato può essere fornita anche per presunzioni, diversamente dal caso in cui sia mancata una espressa spendita del nome, in cui gli effetti del negozio si consolidano direttamente in capo al rappresentante anche se l'altro contraente abbia avuto comunque conoscenza del mandato o dell'interesse del mandante nella conclusione dell'affare: in quest'ultimo caso, infatti, una eventuale "contemplatio domini" tacita non può essere desunta da elementi presuntivi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)