Sez. 1, Sentenza n. 227 del 24/11/1997 Ud. (dep. 10/01/1998) Rv. 209440 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Per contemporanei impegni professionali - Legittimità dell'impedimento - Condizioni - Indicazione.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE
Affinché l'impegno professionale del difensore in altro procedimento possa essere assunto quale legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, è necessario che il difensore, prospettato l'impedimento e chiesto il rinvio, non si limiti a comunicare e documentare l'esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro processo, ma esponga le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione, in esso, per la particolare natura dell'attività a cui deve presenziare, l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato, l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello in cui si chiede il rinvio. (In motivazione la Suprema Corte ha altresì precisato che l'impedimento del difensore deve essere prospettato con un congruo anticipo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)