Sez. 1, Sentenza n. 12500 del 23/09/1999 Ud. (dep. 04/11/1999) Rv. 214572 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Altro concomitante impegno professionale - Legittimo impedimento - Configurabilità - Condizioni e limiti - Fattispecie.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE
Perché l'impegno professionale del difensore in altro procedimento possa essere assunto quale legittimo impedimento che dia luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell'art. 486, comma quinto, cod. proc. pen., occorre non soltanto che esso sia comunicato tempestivamente, ma documentato ed esplicitato anche in riferimento all'essenzialità e non sostituibilità della presenza del difensore in altro processo. Il giudice del processo di cui si chiede il rinvio deve effettuare il bilanciamento tra l'interesse difensivo e l'interesse pubblico all'immediata trattazione del processo (tenendo conto della presenza di imminenti cause estintive del reato o dell'esaurimento dei termini di fase della custodia cautelare e così via); e il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio deve essere motivato con riguardo a detti elementi. (Nella specie è stato giudicato corretto l'operato del giudice di merito che aveva ritenuto non configurabile il legittimo impedimento, in quanto il concomitante impegno professionale del difensore riguardava procedimento l'avviso della cui udienza dibattimentale era stato notificato dopo quello - avente ad oggetto, tra l'altro, reato prossimo alla prescrizione - al quale si riferiva la richiesta di rinvio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)