Sez. 2, Sentenza n. 34969 del 10/05/2013 Ud. (dep. 14/08/2013) Rv. 257783 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Attività di intercettazione eseguita in sala di ascolto di Procura diversa da quella procedente - Utilizzabilità - Presupposti - Provvedimento di autorizzazione motivato - Necessità - Esclusione - Delega ex art. 370, comma terzo, cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
Ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni eseguite mediante apparecchiature presenti nella sala di ascolto di una Procura della Repubblica diversa da quella che ha autorizzato le attività di intercettazione, non occorre né un provvedimento di autorizzazione motivato, in analogia con quanto disposto dall'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., atteso che gli impianti adoperati sono sotto il diretto ed immediato controllo dell'autorità giudiziaria, né una delega ai sensi dell'art. 370, comma terzo, cod. proc. pen., non ricorrendone i presupposti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)