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Sez. 6, Sentenza n. 20058 del 16/01/2008 Cc. (dep. 20/05/2008) Rv. 239356 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | "Remotizzazione" dell'ascolto - UtilizzabilitĂ  dei risultati delle intercettazioni - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239356-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

L'ascolto "remotizzato" delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni presso gli uffici di polizia giudiziaria in assenza di espressa autorizzazione del pubblico ministero ai sensi dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., non determina l'inutilizzabilità degli esiti dell'intercettazione, purché tutte le operazioni di captazione e di registrazione delle conversazioni, comprese quelle che consistono nel trasferimento dei dati contenuti nell'apparecchio di registrazione in un supporto magnetico, siano eseguite nei locali della Procura della Repubblica.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)