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Sez. U, Sentenza n. 5745 del 03/11/1982 (Rv. 423478 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ IN DUE TEMPI - DETRAZIONE DAL RISULTATO FINALE DI UNA CERTA SOMMA MALE ATTRIBUITA DAL DATORE DI LAVORO NELLA PRIMA OCCASIONE - COMPENSAZIONE - INSUSSISTENZA - DISCIPLINA EX ART. 1246 N. 3 COD. CIV. APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423478-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ IN DUE TEMPI - DETRAZIONE DAL RISULTATO FINALE DI UNA CERTA SOMMA MALE ATTRIBUITA DAL DATORE DI LAVORO NELLA PRIMA OCCASIONE - COMPENSAZIONE - INSUSSISTENZA - DISCIPLINA EX ART. 1246 N. 3 COD. CIV. APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Qualora il datore di lavoro, procedendo alla Determinazione ed al pagamento dell'indennità di fine rapporto in due tempi, e ritenendo, nella seconda occasione, di aver male attribuito nella prima occasione una certa somma, provveda a detrarla dal risultato finale, si verifica un'operazione meramente contabile, non una compensazione, difettando il presupposto della sussistenza di debiti contrapposti, e, pertanto, si deve escludere l'invocabilità del disposto dell'art. 1246 n. 3 cod. civ. sul divieto di compensazione per i crediti impignorabili.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1245, Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)