Sez. L, Sentenza n. 1245 del 06/02/1987 (Rv. 450765 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - COMPENSAZIONE DEI CREDITI - CARATTERE NON TECNICO - CALCOLO DI DARE ED AVERE - CONFIGURABILITÀ - DEBITO DEL LAVORATORE DERIVANTE DA OBBLIGAZIONI RISARCITORIE DA FATTO ILLECITO - RILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - COMPENSAZIONE DEI CREDITI - CARATTERE NON TECNICO - CALCOLO DI DARE ED AVERE - CONFIGURABILITÀ - DEBITO DEL LAVORATORE DERIVANTE DA OBBLIGAZIONI RISARCITORIE DA FATTO ILLECITO - RILEVANZA.*
La compensazione in senso proprio presuppone l'autonomia dei due crediti, con la conseguenza che quando si tratta di un unico rapporto, ancorché complesso, la questione si riduce ad un semplice calcolo di dare ed avere, che può essere compiuto d'ufficio dal giudice, restando inapplicabili sia le regole processuali (come quella della non rilevabilità d'ufficio) sia le regole sostanziali (come quella della non compensabilità del credito impignorabile) dettate per la compensazione in senso tecnico. Ai fini dell'applicabilità della suddetta disciplina nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, l'unicità della fonte obbligatoria e la reciprocità dei crediti tra datore di lavoro e lavoratore ricorrono anche nel caso in cui il debito di quest'ultimo derivi da obbligazione risarcitoria da fatto illecito. (V 1905/83, mass n 426758; (V 5745/82, mass n 423478; (V 2968/82, mass n 420873; (V 1196/64, mass n 301711; (V 229/63, mass n 260301).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)