Sez. 3, Sentenza n. 2994 del 10/10/1972 (Rv. 360748 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - GIUDIZI PER IL RILASCIO DI IMMOBILI - SOPRAVVENUTE PROROGHE LEGALI - APPLICABILITA - CONTRATTI IN CORSO - NOZIONE - MERA DETENZIONE DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE - INCLUSIONE - AVVENUTA SCADENZA DEL CONTRATTO - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - GIUDIZI PER IL RILASCIO DI IMMOBILI - SOPRAVVENUTE PROROGHE LEGALI - APPLICABILITA - CONTRATTI IN CORSO - NOZIONE - MERA DETENZIONE DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE - INCLUSIONE - AVVENUTA SCADENZA DEL CONTRATTO - IRRILEVANZA.*
Ai fini dell'applicabilita di proroghe sopravvenute in pendenza di giudizi aventi ad oggetto il rilascio di immobile, il cui rapporto di locazione o di affitto sia gia scaduto, per 'contratti in corsò debbono intendersi non soltanto quelli giuridicamente in atto alla data di entrata in vigore della nuova legge, ma anche quelli che, nonostante la scadenza convenzionale, sono tuttora operanti, sia pure in linea di mero fatto, in virtu di pregressa situazione giuridica, quale la permanenza del conduttore nella detenzione dell'immobile. (applicazione delle leggi sopravvenute 22 luglio 1966, n 0606, e 11 febbraio 1971, n 11, a contratto di affitto a coltivatore non diretto, stipulato anteriormente all'entrata in vigore della prima delle due leggi indicate).*
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 606 art. 1, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1615, Cod. Civ. art. 1628, Cod. Civ. art. 1647
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)