Sez. 3, Sentenza n. 1679 del 04/05/1977 (Rv. 385392 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - PROROGA LEGALE - DURATA MINIMA E ART 17 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971- SOPRAVVENIENZA DI QUESTA LEGGE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI RILASCIO PER SCADENZA DEL TERMINE CONTRATTUALE - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - CONTINUAZIONE DELLA DETENZIONE DA PARTE DELL'AFFITTUARIO - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - PROROGA LEGALE - DURATA MINIMA E ART 17 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971- SOPRAVVENIENZA DI QUESTA LEGGE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI RILASCIO PER SCADENZA DEL TERMINE CONTRATTUALE - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - CONTINUAZIONE DELLA DETENZIONE DA PARTE DELL'AFFITTUARIO - IRRILEVANZA.*
Ai fini dell'applicabilita dell'art 17 della legge 11 febbraio 1971 n 11, che ha elevato a quindici anni il periodo minimo di durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto, gia fissato in sei anni dall'art 1 della legge 11 luglio 1966 n 606, per contratti in corso alla data della sua entrata in vigore, cui la nuova legge e applicabile, debbono intendersi soltanto i rapporti che per scadenza del termine o per altra ragione non siano cessati. La nuova disciplina non e pertanto applicabile qualora sia sopravvenuta nel corso del giudizio di rilascio del fondo per avvenuta scadenza del termine contrattualmente stabilito, ancorche l'affittuario sia rimasto nella detenzione dell'immobile. (contra 2994/72, mass n 360748).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1615, Cod. Civ. art. 1628, Cod. Civ. art. 1647, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)