Sez. 1, Sentenza n. 5335 del 03/10/1988 (Rv. 459984 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - ISCRIZIONE DELL'AVVOCATO IN APPOSITO ALBO - ARTT. 82, TERZO COMMA, E 365 COD. PROC. CIV. - ABROGAZIONE O MODIFICA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - ISCRIZIONE DELL'AVVOCATO IN APPOSITO ALBO - ARTT. 82, TERZO COMMA, E 365 COD. PROC. CIV. - ABROGAZIONE O MODIFICA - ESCLUSIONE.*
Gli artt. 82 terzo comma e 365 cod. proc. civ., a norma dei quali, davanti alla Corte di Cassazione, le parti devono stare in giudizio col ministero di avvocato iscritto nell'apposito albo, che deve sottoscrivere il ricorso, a pena d'inammissibilità dello stesso, non possono ritenersi abrogati o modificati dagli artt. 14 terzo comma lett. D del patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato con legge 25 ottobre 1977 n. 881, e 6 terzo comma lett. C della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848, riferendosi tali Disposizioni al processo penale, senza alcuna incidenza sul patrocinio nel processo civile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/10/1977 num. 881 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)