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Sez. U - , Sentenza n. 9479 del 06/04/2023 (Rv. 667446 - 01)

COMUNITA' EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - SENTENZE - SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI | Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Principio di effettività della tutela del consumatore in base al diritto dell'Unione Europea - Procedimento monitorio - Fase "inaudita altera parte" - Esame officioso del carattere abusivo delle clausole - Dovere del giudice - Modalità di espletamento - Relativa motivazione del decreto e specifico avvertimento al consumatore - Necessità - Casi di rigetto del ricorso - Individuazione - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.. PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667446-01

COMUNITA' EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - SENTENZE - SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI

Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, il giudice del procedimento monitorio, nella fase "inaudita altera parte", deve esaminare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda - esercitando, a tal fine, i poteri istruttori di cui all'art. 640 c.p.c. (richiedendo la produzione di documenti o i chiarimenti necessari, anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore) - e motivare sinteticamente l'esito negativo di tale controllo nel decreto ingiuntivo, nonché, con lo stesso provvedimento, avvertire il debitore che, in assenza di opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile; lo stesso giudice deve, invece, rigettare, in tutto o in parte, il ricorso, salva la riproponibilità della domanda, se il predetto controllo abbia esito positivo oppure se l'accertamento della vessatorietà imponga un'istruzione probatoria (quale quella tramite l'assunzione di testimonianze o l'espletamento di c.t.u.) incompatibile col procedimento monitorio.

Cod. Proc. Civ. art. 640, Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 7, Cod. Civ. art. 1421, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)