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Sez. 2, Sentenza n. 21771 del 25/06/2026 (Rv. 679300-01)

COMUNITA' EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - SENTENZE - SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI | Principio di effettività della tutela giurisdizionale - Diritti del consumatore - Artt. 6, par. 1, e 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE, come interpretati nella sentenza della CGUE del 18 dicembre 2025 - Riduzione della penale manifestamente eccessiva su domanda di parte - Rilievo d'ufficio della nullità della clausola nel giudizio di rinvio - Mancata eccezione della parte nelle precedenti fasi del giudizio - Irrilevanza - Fattispecie. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679300-01

COMUNITA' EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - SENTENZE - SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI

Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dagli articoli 6, par. 1, e 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, come interpretati nella sentenza della Corte di Giustizia UE del 18 dicembre 2025, emessa nella causa C-320/24, la riduzione della clausola penale manifestamente eccessiva, ai sensi dell'art. 1384 c.c., disposta sulla base della domanda originariamente proposta dalla parte obbligata, non preclude che, nel giudizio di rinvio, sia rilevata d'ufficio la nullità della clausola stessa, pur se non eccepita dalla parte in precedenti fasi del giudizio, qualora tale clausola determini, a carico del consumatore, un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha rimesso al giudice del rinvio il compito di valutare la vessatorietà della clausola contenuta in un preliminare di compravendita immobiliare che attribuiva al promittente alienante, in caso di inadempimento imputabile a colpa del promissario acquirente nella stipula del definitivo, il diritto di trattenere, a titolo di penale, l'intera somma ricevuta in acconto, previa comparazione con il prezzo concordato per la vendita).

Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1384, Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1469 quinquies, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 7, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 35, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)