Sez. 3, Sentenza n. 4334 del 05/05/1994 (Rv. 486493 - 01)
Procedimento davanti al Pretore (o al Conciliatore) - Costituzione delle parti - In genere | Parte contumace - Costituzione nella fase di discussione - Preclusione - Limiti.
Procedimento davanti al Pretore (o al Conciliatore) - Costituzione delle parti - In genere
Nel procedimento pretorile alla parte contumace è preclusa la possibilità di costituirsi in giudizio dopo la precisazione delle conclusioni, quando la causa si trovi nella fase della discussione (art. 62 disp. att. cod. proc. civ.), salva la facoltà per il giudice di revocare l'ordinanza con la quale abbia rinviato la causa per la discussione, consentendone in tal modo la costituzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 62, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)