Sez. 3, Sentenza n. 1287 del 29/01/2003 (Rv. 560083 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Procedimento davanti al giudice di pace - Competenza per territorio derogabile - Eccezione di incompetenza - Onere di formularla entro la prima udienza - Necessità - Applicabilità dell'art. 180, cod. proc. civ. - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO
Nel procedimento davanti al giudice di pace, se, alla prima udienza, il giudice abbia dichiarato la contumacia del convenuto, autorizzando l'attore a precisare le conclusioni e rinviando la causa per la discussione, il convenuto può costituirsi tardivamente, qualora il giudice revochi, anche implicitamente, la dichiarazione di contumacia; tuttavia, in questo caso al convenuto che non abbia ottenuto la rimessione in termini è preclusa la facoltà di eccepire l'incompetenza per territorio derogabile, in quanto la relativa eccezione, in siffatto giudizio - nel quale non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione e prima udienza di trattazione - non può essere proposta oltre la prima udienza e l'inapplicabilità dell'art. 180, cod. proc. civ., rende altresì irrilevante la questione della sua deducibilità nella memoria prevista da detta norma.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 321, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 62, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 62, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 45, Legge 21/11/1991 num. 374 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)