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Sez. 2, Sentenza n. 11 del 03/01/1961 (Rv. 881140 - 01)

COMUNIONE E CONDOMINIO - EDIFICIO - PARTI COMUNI - USUCAPIONE DEL COSTRUTTORE E ORIGINARIO PROPRIETARIO - ESTREMI COMUNIONE E CONDOMINIO - EDIFICIO - SUOLO E SOTTOSUOLO - NOZIONE - DISCIPLINA. SENTENZA - OGGETTO DELLA STATUIZIONE - INDETERMINATEZZA - NULLITÀ - ESTREMI - FATTISPECIE: RILASCIO D'IMMOBILE.
Stato
decisa il 1961-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881140-01

COMUNIONE E CONDOMINIO - EDIFICIO - PARTI COMUNI - USUCAPIONE DEL COSTRUTTORE E ORIGINARIO PROPRIETARIO - ESTREMI COMUNIONE E CONDOMINIO - EDIFICIO - SUOLO E SOTTOSUOLO - NOZIONE - DISCIPLINA. SENTENZA - OGGETTO DELLA STATUIZIONE - INDETERMINATEZZA - NULLITÀ - ESTREMI - FATTISPECIE: RILASCIO D'IMMOBILE.

Il termine suolo, menzionato dall'art. 1117 n. 1 cod. civ. in conformità del significato che di esso è proprio, sia nel linguaggio corrente sia in quello tecnico, designa l'area, delimitata dalle sue due dimensioni (larghezza e lunghezza), sulla quale insiste, sviluppandosi in altezza, la parte fuori terra dell'edificio, sicché il livello di tale area corrisponde a quello del terreno o piano di campagna circostante all'edificio ed è immediatamente sottostante o adiacente al livello del pavimento, o piano artificiale di calpestio, dei vani terranei. Da ciò si deduce che i vani e gli spazi sottostanti al pianterreno di un edificio in condominio e posti tra i muri maestri, i pilastri o altre opere opere che integrano le fondazioni, rientrano nel novero di queste ed insistono nel sottosuolo: ed in conseguenza, qualora manchi un titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei condomini, costituiscono oggetto di proprietà comune, in virtù del combinato disposto degli art. 840 e 1117 cod. civ., indipendentemente dalla loro destinazione attuale a servizi di interesse comune o dalla possibilità di simile utilizzazione. Ai fini dell'acquisto per usucapione di parti di un edificio in condominio che a norma dell'art. 1117 n. 1 cod. civ. debbono considerarsi comuni, il possesso del costruttore ed originario proprietario dell'intero edificio può assumere Rilevanza agli effetti della accessio possessionis, prevista dall'art. 1146 cod. civ. , 2' comma, solo a far tempo dal momento in cui, in conseguenza dall'alienazione di singoli piani e appartamenti, si è costituito il condominio, e sempre che si provi che anche dopo tale momento il costruttore ha continuato a possedere la cosa animo domini ed in modo esclusivo. L'ipotesi della nullità della sentenza, per indeterminatezza dell'oggetto della statuizione, ricorre soltanto quando, pur coordinando il dispositivo della sentenza con la motivazione ed interpretandolo in funzione delle risultanze di essa, vi sia incertezza assoluta circa il diritto che si riconosce o circa il bene che ne costituisce l'oggetto, per modo che resti preclusa alla parte la possibilità di conseguirlo attraverso l'esecuzione forzata; e, nel caso di condanna al rilascio di beni immobili, affinché la sentenza possa valere come titolo esecutivo idoneo ad essere posto a base della procedura di rilascio, non è indispensabile che essa contenga una individuazione rigorosamente precisa degli immobili, essendo necessario e sufficiente che in concreto essa non dia adito a dubbi circa la loro identità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1146

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)