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Sez. 2, Ordinanza n. 23931 del 23/07/2026 (Rv. 679325-01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE | Usucapione del costruttore e originario proprietario - Possesso dello stesso ai fini dell’accessio possessionis - Decorrenza ai
Stato
decisa il 2026-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679325-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE

fini dell’usucapione - Epoca di costituzione del condominio - Sussistenza - Prova del possesso animo domini e in modo esclusivo - Necessità.

Ai fini dell'acquisto per usucapione di parti di un edificio in condominio, che a norma dell'art. 1117, n. 1, c.c. debbono considerarsi comuni, il possesso del costruttore e originario proprietario dell'intero edificio può assumere rilevanza agli effetti della accessio possessionis, prevista dall'art. 1146, comma 2, c.c., solo a far tempo dal momento in cui, in conseguenza dall'alienazione di singoli piani e appartamenti, si è costituito il condominio, e sempre che si provi che anche dopo tale momento il costruttore ha continuato a possedere la cosa animo domini e in modo esclusivo.

Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1146

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)