Sez. 6, Sentenza n. 40971 del 26/09/2008 Ud. (dep. 31/10/2008) Rv. 241623 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Soggetto assolto dal reato di corruzione attiva e contestualmente condannato per l'imputazione alternativa di millantato credito - Violazione del divieto - Esclusione.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
Non sussiste violazione del divieto di un secondo giudizio, stabilito dall'art. 649 cod. proc. pen., qualora un soggetto, nei cui confronti l'azione penale sia stata esercitata con formulazione di imputazioni alternative, essendo stato assolto da una sola di tali imputazioni, venga poi di nuovo processato e condannato per l'altra. (Principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui le imputazioni alternative erano quelle di corruzione attiva e millantato credito e l'imputato, assolto dalla prima di esse, era stato poi ritenuto responsabile della seconda).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 346, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)