Sez. 6, Sentenza n. 8635 del 16/04/1999 Ud. (dep. 07/07/1999) Rv. 215260 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE | Originaria imputazione di corruzione - Contestazione alternativa di concussione - Mera irregolarità - Sussistenza - Nullità della sentenza di condanna per il reato di concussione - Esclusione - Ragione.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE
In tema di nuove contestazioni dibattimentali, non comporta alcuna nullità della sentenza il fatto che con la stessa sia stata statuita la condanna dell'imputato per il reato di concussione, contestato dal pubblico ministero in via alternativa, anziché sostitutiva, come pure sarebbe stato formalmente più corretto, alla originaria imputazione di corruzione, atteso che l'imputato è stato in grado di difendersi da tale nuova ipotesi accusatoria, per la quale è stata comunque esercitata l'azione penale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 522
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)