Sez. 5, Sentenza n. 5807 del 18/12/1997 Cc. (dep. 19/05/1998) Rv. 210752 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - LATITANTE | Irreperibilità - Differenza - Procedimento diverso da quello in cui si è verificata la latitanza - Applicabilità automatica della relativa disciplina - Esclusione - Ragioni.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - LATITANTE
In materia di notificazioni, mentre la latitanza ha immediata rilevanza processuale ed è determinata da una scelta volontaria dell'imputato di sottrarsi ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria limitativo della libertà e a non presenziare quindi al procedimento, la irreperibilità è una situazione di fatto, che può anche essere involontaria e incolpevole, e che diviene processualmente rilevante per effetto della chiamata nel giudizio. Si tratta quindi di situazioni soggettive non assimilabili e tra loro distinte, con la conseguenza che in un procedimento, diverso da quello in cui si è verificata la latitanza, non solo non è applicabile alle notificazioni la relativa disciplina, ma nemmeno può affermarsi automaticamente che il latitante - che può in concreto conservare rapporti con i propri conviventi - debba essere trattato come irreperibile, se non se ne verificano le condizioni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 159 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 165, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 296
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)