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Sez. 5, Sentenza n. 2483 del 27/10/1998 Ud. (dep. 25/02/1999) Rv. 213075 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - LATITANTE | Dichiarazione di latitanza - Rinnovazione delle ricerche ad ogni passaggio di fase o grado del giudizio - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213075-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - LATITANTE

Le notifiche all' imputato latitante, un volta dichiarato lo stato di latitanza ai sensi degli articoli 295 e 296 cod. proc. pen., debbono essere effettuate nelle forme prescritte dall'art.165 cod. proc. pen., mediante consegna di copia al difensore e ciò in ogni fase e grado del processo in cui è stata dichiarata la latitanza fino a quando non ne sia processualmente accertata la cessazione, senza che a tal fine abbia rilievo la distinzione tra procedimento incidentale e giudizio di merito. Ne consegue che ad ogni passaggio di fase o grado del giudizio non debbono essere svolte nuove ricerche del latitante.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 159 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 165, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 296

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)