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Sez. 1, Sentenza n. 2288 del 07/10/1967 (Rv. 329494 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - COMPETENZA FUNZIONALE SIA PER L'AN CHE PER IL QUANTUM DEL GIUDICE DELLA CAUSA CUI DETTA RESPONSABILITA SI RICOLLEGA - LIQUIDAZIONE SEPARATA SU RICHIESTA DI PARTE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329494-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - COMPETENZA FUNZIONALE SIA PER L'AN CHE PER IL QUANTUM DEL GIUDICE DELLA CAUSA CUI DETTA RESPONSABILITA SI RICOLLEGA - LIQUIDAZIONE SEPARATA SU RICHIESTA DI PARTE - INAMMISSIBILITA.*

In tema di responsabilita aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., e competente funzionalmente, sia per l'an sia per il quantum debeatur, il giudice investito della causa dal cui esito si pretenda dedurre la insorgenza della detta responsabilita. Non e pertanto consentito procedere alla liquidazione dei danni, a tale titolo dovuti, in separata Sede, neppure nel caso che la parte danneggiata ne faccia espressa richiesta. (Conf. 703-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)