Sez. 3, Sentenza n. 3378 del 19/10/1968 (Rv. 336422 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DELLA CAUSA CUI DETTA RESPONSABILITA SI RICOLLEGA - INDEROGABILITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DELLA CAUSA CUI DETTA RESPONSABILITA SI RICOLLEGA - INDEROGABILITA.*
In tema di responsabilita processuale aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., la potesta di pronunciarsi sia per l'an che per il quantum debeatur, deve intendersi attribuita in via esclusiva al giudice investito della causa dal cui esito si pretenda dedurre l'insorgenza della responsabilita e non e, pertanto, consentito procedere alla liquidazione dei danni, a tale titolo dovuti, in separata Sede, neanche nel caso in cui la parte danneggiata, ovvero le parti, concordemente, ne facciano espressa o implicita richiesta. Trattasi di una Competenza funzionale di carattere derivativo, per connessione o accessorieta necessaria, cioe di una imposta contestualita di giudizi la quale Competenza appartiene al giudice investito della causa al quale si riferisce il comportamento temerario o colposo della parte soccombente, in quanto, soltanto tale giudice e quello istituzionalmente idoneo sia a valutare quel comportamento, sia a determinare le concrete conseguenze pregiudizievoli, collegando la valutazione dei presupposti e degli effetti della responsabilita delle parti alla decisione del merito. (V. 2428-67, massima n. 329726 2288-67, massima n. 329494).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)