Sez. 5, Sentenza n. 8274 del 23/04/1986 Ud. (dep. 12/08/1986) Rv. 173574 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE - IN ATTI PUBBLICI - IN COPIE AUTENTICHE DI ATTI O IN ATTESTATI - CASISTICA DI ATTI - INDICAZIONI CONCERNENTI LA TARGA DEL VEICOLO O L'AMMONTARE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA - FALSIFICAZIONE DEL DISCO CONTRASSEGNO O DELLA RICEVUTA DI VERSAMENTO - REATI IPOTIZZABILI - RATIO.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE - IN ATTI PUBBLICI - IN COPIE AUTENTICHE DI ATTI O IN ATTESTATI - CASISTICA DI ATTI - INDICAZIONI CONCERNENTI LA TARGA DEL VEICOLO O L'AMMONTARE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA - FALSIFICAZIONE DEL DISCO CONTRASSEGNO O DELLA RICEVUTA DI VERSAMENTO - REATI IPOTIZZABILI - RATIO.*
La falsificazione da parte dell'utente delle indicazioni riportate sul "disco-contrassegno" degli autoveicoli, relative alla targa dei veicoli, all'ammontare della tassa automobilistica, alla validità ed alla scadenza, nonché ai numeri del bollettario, integra l'ipotesi criminosa di falsità in attestato del contenuto di Atti, prevista dall'ultimo comma dell'art. 478 cod. pen., dato che tale atto ha carattere derivativo, facendo espresso riferimento al contenuto dello atto pubblico, dal quale risulta il pagamento della tassa automobilistica; mentre la falsificazione della ricevuta di versamento della tassa in conto corrente postale costituisce il delitto di falsità materiale in atto pubblico commessa da privati, previsto dagli artt. 476, secondo comma e 482 cod. pen., dato che tale ricevuta attesta attività - introito della somma indicata nel documento, accreditamento della somma stessa, autenticazione del modulo compilato dall'interessato e registrazione dell'intera operazione - svolte personalmente dall'ufficiale postale nello Esercizio delle sue funzioni. (V mass n 172394; (V mass n 166042).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 com. 2, Cod. Pen. art. 478, Cod. Pen. art. 481
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)