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Sez. 1, Sentenza n. 2582 del 26/08/1971 (Rv. 353678 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - IGE - PRESCRIZIONI - EVASIONE DELL'IMPOSTA ED IRROGAZIONE DELLA PENA PECUNIARIA - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE A SEGUITO DEL RICORSO O AZIONE GIUDIZIARIA DEL CONTRIBUENTE - DECORRENZA DEL NUOVO PERIODO DI PRESCRIZIONE DALLA DECISIONE DEL PROVVEDIMENTO.*
Stato
decisa il 1971-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353678-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - IGE - PRESCRIZIONI - EVASIONE DELL'IMPOSTA ED IRROGAZIONE DELLA PENA PECUNIARIA - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE A SEGUITO DEL RICORSO O AZIONE GIUDIZIARIA DEL CONTRIBUENTE - DECORRENZA DEL NUOVO PERIODO DI PRESCRIZIONE DALLA DECISIONE DEL PROVVEDIMENTO.*

Anche in tema di evasione dell' IGE e di irrogazione della pena pecuniaria si applica il principio secondo cui nel rapporto tributario la domanda del debitore, cosi in via amministrativa come, in via giudiziaria, interrompe la prescrizione a favore di entrambe le parti, prendendo a decorrere il nuovo periodo di prescrizione dalla data della definizione del procedimento amministrativo o di quello giudiziario. La pendenza di un procedimento, sia giudiziario che amministrativo, infatti, impone alle parti uno stato di attesa consentendo loro lo svolgimento di attivita meramente processuali, ma inibendo quelle comunque dirette all'attuazione del diritto controverso. Ne rileva che il compito della decisione amministrativa sia affidato ad organi della stessa amministrazione (intendente di finanza e ministro), poiche fino a quando l'attivita decisoria non si sia esaurita, l'amministrazione non potrebbe comunque fare valere le proprie ragioni. Il ritardo del ministro nel pronunciarsi sulle ragioni del contribuente non puo, pertanto, essere assimilato, per il diverso campo della sua incidenza, all'inerzia della pa, nell'Esercizio dei suoi diritti, costituente il presupposto della prescrizione estintiva. (V n 1396'66, mass n 322772).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 141 CORTE COST., Legge 19/06/1940 num. 762 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)