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Sez. 1, Sentenza n. 624 del 17/02/1975 (Rv. 373941 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - ATTO INTERRUTTIVO PERMANENTE - DEDUZIONI AVVERSO LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - EFFICACIA PER ENTRAMBI LE PARTI.*
Stato
decisa il 1975-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373941-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - ATTO INTERRUTTIVO PERMANENTE - DEDUZIONI AVVERSO LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - EFFICACIA PER ENTRAMBI LE PARTI.*

Poiche l'art 141 della legge di registro approvata con RD 30 dicembre 1923 n 3269 esprime, in tema di interruzione della prescrizione un principio generale in materia tributaria, deve riconoscersi il carattere di atto interruttivo permanente della prescrizione a favore di entrambe le parti alle deduzioni presentate dal contribuente all'intendente di finanza in merito alla richiesta di pagamento dell'IGE espressa con la notifica del verbale di accertamento. (V 1264/72, mass n 357775; 2582/71, mass n 353678; (V 140/69, mass n 338040).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 141 CORTE COST., Legge 19/06/1940 num. 762 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)