Sez. 1, Sentenza n. 4595 del 07/02/1984 Ud. (dep. 18/05/1984) Rv. 164246 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PREMEDITAZIONE - CONDIZIONI - PERSISTENZA DEL PROPOSITO DELITTUOSO ED APPREZZABILE INTERVALLO DI TEMPO TRA L'INSORGENZA E L'ATTUAZIONE DELL'ANZIDETTO PROPOSITO - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PREMEDITAZIONE - CONDIZIONI - PERSISTENZA DEL PROPOSITO DELITTUOSO ED APPREZZABILE INTERVALLO DI TEMPO TRA L'INSORGENZA E L'ATTUAZIONE DELL'ANZIDETTO PROPOSITO - FATTISPECIE.*
Ai fini della sussistenza della premeditazione, occorrono due condizioni, di cui una relativa alla persistenza della risoluzione criminosa, oltre i limiti della normale riflessione, ed un'altra consistente in un apprezzabile intervallo di tempo tra l'insorgenza e l'attuazione del proposito delittuoso. (fattispecie in tema di omicidio, nella quale - sulla base dello enunciato principio - si è, in accoglimento d'un motivo di ricorso del P.G., giudicata apodittica l'esclusione della premeditazione, obliterandosi la predisposizione dell'agguato, il quale, invece, richiedeva - ai fini in discorso - un'attenta considerazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 577 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)