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Sez. L, Sentenza n. 31 del 05/01/1980 (Rv. 403399 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEL RAPPORTO SULLA BASE DEGLI ELEMENTI DELLA COLLABORAZIONE E DELLA SUBORDINAZIONE - PATTUITA ESCLUSIVITA DELLA PRESTAZIONE A FAVORE DEL DATORE DI LAVORO, MANCATA PREVISIONE DELL'OSSERVANZA DI UN ORARIO FISSO E CONTINUATIVO DI LAVORO E DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ESCLUSIVAMENTE IN MISURA PERCENTUALE - ELEMENTI INCOMPATIBILI CON LO ACCERTATO RAPPORTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403399-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEL RAPPORTO SULLA BASE DEGLI ELEMENTI DELLA COLLABORAZIONE E DELLA SUBORDINAZIONE - PATTUITA ESCLUSIVITA DELLA PRESTAZIONE A FAVORE DEL DATORE DI LAVORO, MANCATA PREVISIONE DELL'OSSERVANZA DI UN ORARIO FISSO E CONTINUATIVO DI LAVORO E DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ESCLUSIVAMENTE IN MISURA PERCENTUALE - ELEMENTI INCOMPATIBILI CON LO ACCERTATO RAPPORTO - ESCLUSIONE.*

Ove il giudice del merito abbia individuato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per la esistenza degli elementi della collaborazione e della subordinazione del lavoratore sulla base di una serie di elementi probatori, non e sufficiente ad escludere tale rapporto la pattuita esclusivita della prestazione a favore del datore di lavoro, per il fatto che tale esclusivita puo sussistere anche nel rapporto di Agenzia, o la Mancanza di previsione dell'osservanza di un orario fisso e continuativo di lavoro quando tale Obbligo non puo essere imposto per la particolarita della prestazione (nella specie, propagandista scientifico) che e condizionata dagli orari dei sanitari da visitare. La circostanza, infine, che il lavoratore sia pagato esclusivamente con una percentuale sulle vendite, con la conseguenza della perdita della retribuzione se vendite non vi siano, non e incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato e non fa ricadere sul lavoratore il rischio d'impresa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)