Sez. L, Sentenza n. 2935 del 11/05/1982 (Rv. 420840 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZE - CRITERIO - VALUTAZIONE ATOMISTICA DEI SINGOLI ELEMENTI DISCRIMINANTI - DIVIETO.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZE - CRITERIO - VALUTAZIONE ATOMISTICA DEI SINGOLI ELEMENTI DISCRIMINANTI - DIVIETO.*
Il criterio differenziatore tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato va ravvisato nel fatto che l'oggetto dell'obbligazione del lavoratore è costituito nel primo dalla realizzazione di un risultato (manufatto o servizio), mediante attività organizzata e svolta dal lavoratore stesso in piena autonomia, e nel secondo dalla prestazione di energie lavorative rivolta a collaborare nell'impresa sotto la direttiva dello imprenditore. La qualificazione del rapporto non deve essere desunta, però, dalla valutazione atomistica dei singoli elementi assunti in concreto come discriminanti, bensì in riferimento all'accertamento della comune volontà delle parti, sia nel momento della stipulazione del negozio, sia nel momento dell'esecuzione, attraverso l'esame del comportamento complessivo delle parti stesse (art. 1362 cod. civ.), avuto riguardo anche alla natura dell'attività oggetto delle prestazioni. (V 5471/80, mass n 409336; (V 31/80, mass n 403399).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)