Sez. 5 - , Ordinanza n. 29153 del 13/11/2018 (Rv. 651418 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Imposta di registro - Agevolazione ex art. 1, comma 1, Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Condizioni - Cessione parziale - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di imposta di registro, il diritto all'agevolazione cd. prima casa di cui all'art. 1, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, presuppone che il trasferimento nel triennio abbia ad oggetto l'intero compendio immobiliare acquistato in regime agevolato, e non una parte soltanto di esso, salva l'allegazione e la dimostrazione di impedimento al trasferimento integrale per causa di forza maggiore, sicché, in mancanza di tale prova, la cessione parziale del bene determina la decadenza totale dall'agevolazione e non la mera riduzione quantitativa di quest'ultima in ragione della parte trasferita.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. TPP art. 1 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)