Sez. 5 - , Sentenza n. 35086 del 17/11/2021 (Rv. 663011 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Imposta di registro - Agevolazione cd. “prima casa” - Trasferimento parziale dell’immobile - Revoca integrale del beneficio - Esclusione - Revoca parziale - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di agevolazioni per l'acquisto della cd. "prima casa", il trasferimento parziale, prima del decorso del termine di cinque anni, dell'immobile acquistato con le predette agevolazioni comporta la revoca parziale (per la parte di prezzo corrispondente alla porzione di immobile trasferito) e non totale del beneficio, rispondendo tale soluzione interpretativa al canone di proporzionalità fra interessi del proprietario e ragion fiscale sotteso alle limitazioni al diritto di proprietà garantito dall'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU.
DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)