diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 21018 del 12/10/2010 (Rv. 614569 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - SUBAFFITTO, SUBLOCAZIONE E SUBCONCESSIONE - IN GENERE | Violazione del divieto di subaffitto - Azione di risoluzione concessa al locatore - Termine di decadenza di quattro mesi - Interruzione del decorso del termine - Promovimento del tentativo di conciliazione - Idoneità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614569-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - SUBAFFITTO, SUBLOCAZIONE E SUBCONCESSIONE - IN GENERE

Nel caso di subaffitto di fondo rustico, il termine di decadenza di quattro mesi, fissato al locatore dall'art. 21 della legge 3 maggio 1982 n. 203 per domandare la risoluzione di tale contratto, può essere interrotto solo dall'esercizio dell'azione giudiziaria, e non dal promovimento del tentativo di conciliazione, di cui all'art. 46 della citata legge n. 203 del 1982.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 21, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)