Sez. 2, Sentenza n. 10985 del 09/03/1988 Ud. (dep. 14/11/1988) Rv. 179694 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - TRASFERIMENTO DELLO IMPUTATO IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO DICHIARATO O ELETTO - MANCATA COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTO MUTAMENTO - NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO AI SENSI DELL'ART. 171 COD. PROC. PEN. SENZA ULTERIORI RICERCHE O INDAGINI OVVERO SENZA DICHIARAZIONE DI IRREPERIBILITÀ - LEGITTIMITÀ.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - TRASFERIMENTO DELLO IMPUTATO IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO DICHIARATO O ELETTO - MANCATA COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTO MUTAMENTO - NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO AI SENSI DELL'ART. 171 COD. PROC. PEN. SENZA ULTERIORI RICERCHE O INDAGINI OVVERO SENZA DICHIARAZIONE DI IRREPERIBILITÀ - LEGITTIMITÀ.*
Nel caso di impossibilità di notificare il decreto di citazione a giudizio al domicilio dichiarato per avere l'ufficiale giudiziario procedente accertato che l'imputato si è trasferito in luogo ignoto, legittimamente in difetto della prescritta comunicazione dello avvenuto mutamento del luogo dichiarato, la notifica è effettuata ai sensi dell'art. 171 cod. proc. pen., secondo la formulazione dello art. 4 legge 8 agosto 1977 n. 534, con il deposito dell'atto in cancelleria e contemporaneo avviso al difensore di tale deposito, senza che occorrano ulteriori ricerche o indagini e, tanto meno, la dichiarazione di irreperibilità. La "ratio" della legge innovativa, invero, è quella di semplificare il sistema delle notifiche, favorendo così una maggiore celerità del processo penale nei casi in cui la impossibilità sopravvenuta è costituita da una situazione impeditiva ricollegabile al comportamento del destinatario della notificazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 534 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)