Sez. 6, Sentenza n. 17221 del 20/09/1989 Ud. (dep. 07/12/1989) Rv. 182779 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - MUTAMENTO DI DOMICILIO - TRASFERIMENTO IN ALTRA CITTÀ, AD INDIRIZZO NON PRECISATO, - OMESSA COMUNICAZIONE DEL NUOVO INDIRIZZO ALL'UFFICIO PROCEDENTE - EFFETTUAZIONE DELLE NOTIFICHE PRESSO LA CANCELLERIA - RITUALITÀ.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - MUTAMENTO DI DOMICILIO - TRASFERIMENTO IN ALTRA CITTÀ, AD INDIRIZZO NON PRECISATO, - OMESSA COMUNICAZIONE DEL NUOVO INDIRIZZO ALL'UFFICIO PROCEDENTE - EFFETTUAZIONE DELLE NOTIFICHE PRESSO LA CANCELLERIA - RITUALITÀ.*
Nel caso in cui l'imputato abbia effettuato dichiarazione di domicilio - la quale integra una semplice comunicazione di una situazione di fatto esistente tra il soggetto ed un luogo determinato per ragioni di abitazione o di lavoro - e successivamente le notificazioni non possano essere eseguite presso tale domicilio in quanto, come dichiarato dall'ufficiale giudiziario, l'imputato si sia trasferito in altra città, ad un indirizzo non precisato, ritualmente le notifiche, in Mancanza di comunicazione del mutamento di domicilio all'ufficio procedente, sono effettuate, senza ulteriori ricerche, presso la cancelleria, a norma dell'art. 171 cod. proc. pen.. invero la ratio di questa norma risiede nella esigenza di semplificare il sistema delle notifiche, favorendo una maggiore celerità del processo penale, nel caso in cui la impossibilità sopravvenuta sia attribuibile, come nella specie, ad una situazione impeditiva ricollegabile al comportamento del destinatario della notificazione. (V mass n 179898; (V mass n 179455; (V mass n 178961; (V mass n 177575; (Conf mass n 179694).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)