Sez. 1, Sentenza n. 3774 del 23/02/2005 (Rv. 579642 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO LA SOCIETÀ - IN GENERE | Mutamento dell'amministratore - Irregolarità riferibili al precedente amministratore - Omessa informazione della società - Responsabilità - Configurabilità - Natura - Danno risarcibile - Individuazione - Fattispecie.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO LA SOCIETÀ - IN GENERE
L'amministratore di una società il quale, succedendo ad altro amministratore e ricevendo una gestione affetta da gravi irregolarità, ometta del tutto di informare l'assemblea dei soci, è responsabile non già dell'attività dei precedenti amministratori che avrebbero realizzato le irregolarità, ma della propria colpevole omissione; tuttavia, trattandosi di responsabilità derivante da rapporto di mandato, all'amministratore può essere imputato non ogni effetto patrimoniale dannoso che la società sostenga di aver subito, ma solo quello che si ponga come conseguenza immediata e diretta della violazione degli obblighi incombenti sull'amministratore, gravando sulla società che agisca per il risarcimento la prova sia del danno che del nesso di causalità. (In applicazione di tale principio, la Corte Cass. ha cassato la sentenza impugnata che dalla omessa denuncia, da parte dell'amministratore subentrante, delle irregolarità riferibili alla precedente gestione, aveva desunto la responsabilità del nuovo amministratore per tutte le conseguenze dannose delle irregolarità non comunicate).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)