Sez. 1, Sentenza n. 6278 del 22/06/1990 (Rv. 467903 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ VERSO LA SOCIETÀ - IN GENERE - FONDI OCCULTI - IMPIEGO O SPENDITA ALL'INSAPUTA DELLA SOCIETÀ - NATURA E LIMITI DELLA RESPONSABILITÀ.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ VERSO LA SOCIETÀ - IN GENERE - FONDI OCCULTI - IMPIEGO O SPENDITA ALL'INSAPUTA DELLA SOCIETÀ - NATURA E LIMITI DELLA RESPONSABILITÀ.*
L'amministratore di una società, il quale, al momento e per effetto dell'assunzione delle funzioni, acquisti la disponibilità di fondi "occulti" costituiti dal precedente amministratore, e poi li impieghi o spenda, avvalendosi di quelle funzioni, all'insaputa della società, risponde verso la società medesima non quale terzo ed a titolo di illecito aquiliano, ma, ai sensi dell'art. 2392 cod. civ., per inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dal mandato ad amministrare, senza che rilevi distinguere, a questo fine, fra Atti compiuti nell'interesse e nell'ambito della gestione dell'impresa sociale ed Atti indirizzati a scopi personali, o comunque non coincidenti con quelli societari. Peraltro, mentre, in entrambi i casi, la responsabilità di cui alla citata norma è ravvisabile per l'inosservanza del dovere di tenere la società al corrente dell'esistenza di beni sociali e degli Atti di utilizzazione di essi, con conseguente risarcibilità del pregiudizio discendente alla società stessa dall'ignoranza della propria effettiva situazione patrimoniale e gestionale, nella seconda ipotesi, a tale responsabilità per occultamento, si aggiunge quella per l'obiettiva sottrazione o dissipazione dei cespiti, la quale impone il risarcimento anche del corrispondente nocumento verificatosi sulla consistenza economica dell'ente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)