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Sez. 1, Sentenza n. 20997 del 01/04/2004 Cc. (dep. 04/05/2004) Rv. 228197 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO | Carcerazione da espiare in relazione a reato permanente - Possibilità di detrazione di pena espiata "sine titulo" per reato commesso antecedentemente alla sua cessazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228197-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO

L'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti, come l'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo, in quanto non è possibile procedere alla scomposizione della pena, trattandosi di una condotta antigiuridica che si protrae nel tempo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 657 com. 4 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)