Sez. 1, Ordinanza n. 6456 del 16/12/1998 Cc. (dep. 08/02/1999) Rv. 212453 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO | Carcerazione da espiare in relazione a reato permanente - Possibilità di detrazione da essa, anche parziale, di custodia cautelare sofferta "sine titolo" per reato commesso successivamente all'inizio della permanenza, ma antecedentemente alla sua cessazione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO
Poiché il reato permanente, a differenza del reato continuato, è ontologicamente unitario, e quindi non è scomponibile in una pluralità di reati, anteriori o posteriori a una certa data ricompresa nel periodo di permanenza, non può essere imputata, neanche parzialmente, alla carcerazione da espiare per un reato di tale tipo (nella specie associazione per delinquere di stampo mafioso) la custodia cautelare sofferta "sine titulo" in relazione a ad altro reato, rispetto al quale il reato permanente si sia iniziato precedentemente, ma la data della cui cessazione sia successiva.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 657 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)