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Sez. 4, Sentenza n. 32 del 14/01/1966 Ud. (dep. 18/06/1966) Rv. 101720 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - INAMMISSIBILITA - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITA DI IMPROCEDIBILITA DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - APPELLO CONTRO SENTENZA INAPPELLABILE - OMESSO RILIEVO DELLA INAMMISSIBILITA E GIUDIZIO NEL MERITO - DICHIARAZIONE DELLA INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO DA PARTE DELLA CASSAZIONE - PRESCRIZIONE DEL REATO - SUCCESSIVA ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - NON DICHIARABILITA.*
Stato
decisa il 1966-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/101720-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - INAMMISSIBILITA - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITA DI IMPROCEDIBILITA DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - APPELLO CONTRO SENTENZA INAPPELLABILE - OMESSO RILIEVO DELLA INAMMISSIBILITA E GIUDIZIO NEL MERITO - DICHIARAZIONE DELLA INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO DA PARTE DELLA CASSAZIONE - PRESCRIZIONE DEL REATO - SUCCESSIVA ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - NON DICHIARABILITA.*

Qualora sia stato proposto appello contro sentenza soltanto ricorribile ed il giudice abbia tuttavia giudicato sul medesimo, la Corte di Cassazione deve dichiarare inammissibile l'appello stesso ed ordinare la esecuzione della sentenza di primo grado passata in giudicato. Se dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sia decorso il termine di prescrizione del reato, tale causa di Estinzione non puo essere dichiarata perche superata dalla inammissibilita originaria dell'appello. Invero la inammissibilita originaria prevale su ogni causa estintiva e su qualsiasi ipotesi prevista dall'art 152 cod proc pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)