Sez. 6, Sentenza n. 12972 del 27/08/1986 Ud. (dep. 19/11/1986) Rv. 174339 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - APPELLO CONTRO SENTENZA INAPPELLABILE - OMESSO RILIEVO DELLA INAMMISSIBILITÀ E GIUDIZIO NEL MERITO - RICORSO PER CASSAZIONE - PRESCRIZIONE DEL REATO SUCCESSIVA ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - PREGIUDIZIALITÀ RISPETTO ALL'ACCERTAMENTO DELLA VALIDITÀ DELL'APPELLO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - APPELLO CONTRO SENTENZA INAPPELLABILE - OMESSO RILIEVO DELLA INAMMISSIBILITÀ E GIUDIZIO NEL MERITO - RICORSO PER CASSAZIONE - PRESCRIZIONE DEL REATO SUCCESSIVA ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - PREGIUDIZIALITÀ RISPETTO ALL'ACCERTAMENTO DELLA VALIDITÀ DELL'APPELLO.*
Nel caso in cui sia stato proposto appello contro sentenza soltanto ricorribile ed il giudice abbia tuttavia emesso la relativa decisione, la Corte di Cassazione deve pronunciare annullamento senza rinvio e dichiarare l'Estinzione del reato, anziché ordinare l'esecuzione della sentenza di primo grado, qualora dopo la pronuncia di questa sia decorso il termine di prescrizione. Infatti, poiché l'impugnazione, sia pure di tipo non consentito, vale comunque ad evitare la formazione del giudicato e la pronuncia di inammissibilità dell'appello, ex artt. 539 n. 8 e 540 cod. proc. pen., presuppone proprio un procedimento ancora in vita, ne deriva che l'accertamento sulla validità dell'appello non può prevalere sulla pregiudiziale constatazione dell'Estinzione del reato per una causa sopravvenuta di natura oggettiva. (V mass n 155296; (V mass n 153944; (contra mass n 129482; (contra mass n 101720).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 157, Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 539 com. 8, Cod. Proc. Pen. art. 540
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)