Sez. 1, Sentenza n. 1993 del 11/03/1999 Cc. (dep. 29/04/1999) Rv. 213297 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Revoca - Possibilità di disporla a seguito di sentenza di patteggiamento - Esclusione - Ragione.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
La sentenza emessa in esito alla procedura "ex" art. 444 cod. proc. pen. non ha la natura di una sentenza di condanna e, perciò, non può costituire titolo idoneo alla revoca di precedente sospensione condizionale della pena.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)