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Sez. U, Sentenza n. 3600 del 26/02/1997 Ud. (dep. 18/04/1997) Rv. 207245 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Revoca - Determinata da sentenza di applicazione della pena a richiesta delle parti - Legittimità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1997-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207245-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Poiché la sentenza emessa all'esito della procedura di cui agli artt. 444 e segg. cod. proc. pen. non ha natura di sentenza di condanna, nella parte in cui prescinde dall'accertamento giudiziale del reato e dall'affermazione di responsabilità dell'imputato, essa non può costituire titolo idoneo alla revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., di sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la pena applicata all'esito di "patteggiamento" legittimamente può essere ostativa alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena, in quanto, "applicando la pena", essa, sotto tale profilo, è legittimamente equiparabile a una pronuncia di condanna).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)