diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4992 del 20/05/1994 (Rv. 486712 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Domande - Nuove - In genere | Scrittura privata prodotta in giudizio come prova - Registrazione - Spese - Rimborso - Domanda - Proposizione per la prima volta nel giudizio di appello - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486712-01

Impugnazioni civili - Appello - Domande - Nuove - In genere

La domanda avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute per la registrazione di una scrittura privata, prodotta in giudizio come prova documentale, non riguardando un accessorio maturato dopo la sentenza di primo grado, bensì una autonoma pretesa da far valere con specifica istanza giudiziale, non può essere proposta per la prima volta nel corso del giudizio di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)